Commissione Medica per alcol e droga

Le procedure di accertamento della Commissione Medica Locale in caso di revisione per art.186 e 187.

400xQuando si viene fermati per guida in stato di ebbrezza da alcol e/o stupefacenti, oltre alle sanzioni amministrative e/o penali previste, il Prefetto dispone la revisione dei requisiti psicofisici per la guida.

La revisione della patente di guida, non è una sanzione amministrativa, quale ad esempio, il ritiro, la sospensione o la revoca, ma un provvedimento cautelare disposto per legge.

La revisione “medica”, va effettuata presso la Commissione Medica Locale Patenti competente per territorio di residenza del sanzionato.

Facciamo un esempio

Sono residente a Milano, mi trovo in vacanza a Rimini e lì una sera bevo un po’ di più. Vengo fermato per un controllo e viene accertato che il mio tasso alcolico è oltre il limite consentito e di conseguenza la patente mi viene ritirata e contestualmente anche sospesa.

Successivamente la Prefettura di Rimini emana un decreto in cui

  • è specificato per quanto tempo la mia patente sarà sospesa
  • è notificato l’obbligo di sottopormi a revisione presso la CML di Milano (competente per territorio in relazione alla mia residenza) entro un determinato periodo di tempo
  • è indicato quando e dove potrò ritirare la mia patente
  • a che ora è stata rilevata l’infrazione
  • chi erano gli Agenti che hanno provveduto all’accertamento dell’infrazione

Prenoto quindi la visita presso la CML, in questo caso di Milano, e vengo sottoposto alla revisione.

Al momento della prenotazione dovrò specificare il motivo e mi verrà fornita una lista di analisi da effettuare prima della visita in CML, attualmente del costo di circa € 200,00.

Prenderò dunque appuntamento per le analisi presso l’Istituto indicato (in genere la Tossicologia Forense di Milano) e comunicherò la data delle analisi alla CML.

In base alla data delle analisi mi verrà fissata la data della visita, in quanto l’Istituto di Tossicologia Forense invierà direttamente alla CML le analisi effettuate.

Ma cosa è La CML?

In cosa consiste la revisione, e con quale procedura viene eseguita?

Cosa devo fare per riavere la patente una volta effettuata la revisione e i controlli previsti?

 

CHE COSA È LA CML (Commissione Medica Locale Patenti)

Ai sensi dell’art. 330 del DPR 495/92 e dell’art. 119 c. 4 del C. d. S. la CML è una commissione medica collegiale istituita per valutare l’idoneità alla guida di particolari tipologie di utenti.

 

Compiti della CML

La Commissione Medica Locale Patenti di Guida ha il compito di accertare la sussistenza dei requisiti psico-fisici per il rilascio, la riclassificazione o la revisione della patente di guida a conducenti

  • affetti da specifiche patologie
  • con disabilità motorie
  • con malattie visive o uditive
  • con età superiore a 60 anni (patenti D, D/E) e 65 anni (patenti C, C/E)
  • oggetto di revisione disposte dall’Autorità

 

Come è composta la CML

LA CML è composta da tre medici membri, di cui uno Presidente.

Il Presidente viene nominato dalla Regione ed è il responsabile del Dipartimento di Medicina Legale della ASL presso cui ha sede la CML. Questi può a sua volta nomina uno o più Vicepresidenti o Presidenti delegati che lo possono sostituire in tutte le sue funzioni, e in aggiunta altri due Membri, appartenenti tutti ad Amministrazioni diverse, tutti in servizio e facenti parte delle figure previste dall’art.119 del Codice della Strada.

La CML, così composta, può essere integrata da uno o più medici specialisti e, nel caso di minorazioni degli arti dovute a varie cause, è completata dalla presenza di un Ingegnere della Motorizzazione Civile competente per territorio, che provvede a stabilire gli opportuni adattamenti da apportare al veicolo.

 

PROCEDURA DI REVISIONE E CONTROLLO PER VIOLAZIONE DELL’Art. 186 del C. d. S.

La guida sotto l’influenza di alcol (art.186 Codice della Strada) prevede

  • una sanzione amministrativa
  • la sottrazione di 10 punti dalla patente (20 punti nel caso di neopatentati)
  • la sospensione della patente, in relazione al tasso alcolemico riscontrato

Inoltre

  • costituisce un reato penale a seconda del tasso alcolemico riscontrato
  • comporta la revisione dei requisiti psico-fisici di idoneità alla guida da parte della CML di competenza

La CML quindi, tra i vari compiti, ha anche quello di assicurare che l’individuo fermato alla guida in stato di ebbrezza da alcol non solo abbia tutti i requisiti psicofisici di idoneità alla guida richiesti, ma che sia anche in grado di dissociare l’uso dell’alcol dalla guida. In pratica, che non sia dedito all’abuso di alcol e che, quando alla guida, sia sobrio e conscio degli eventuali pericoli che comporta guidare anche rispettando il limite di 0,5.

A tale scopo la CML non si limita alla sola revisione disposta dal Prefetto, ma predispone dei controlli successivi nel tempo, ai quali è obbligatorio sottoporsi. In altre parole, la procedura obbligatoria non si esaurisce ottemperando alla sola visita di revisione.

 

Accertamenti richiesti e gravità dell’infrazione

Il compito della CML è di verificare e certificare che lo stato di ebbrezza da alcol che ha determinato l’infrazione sia del tutto occasionale e che, di conseguenza, il soggetto esaminato offra tutte le garanzie di poter continuare a guidare in condizioni di sicurezza.

Per arrivare a queste conclusioni la CML

  • verifica i requisiti visivi e uditivi
  • accerta l’assenza di malattie invalidanti
  • analizza i dati delle analisi inviati direttamente dall’Istituto di Tossicologia Forense
  • predispone dei controlli nel tempo, e differenti a seconda del tipo di patente posseduta dall’esaminato e dal tasso alcolico rilevato
  • sottopone il soggetto all’esame dell’alcologo, che consiste in un esame-intervista che mira a classificare la predisposizione all’abuso di alcol. Al temine della visita, se l’alcologo lo riterrà opportuno, il soggetto verrà inviato al NOA per una più accurata valutazione, al termine della quale sarà data o negata l’idoneità alla guida

Dalla combinazione del tipo di patente posseduta e dal tasso alcolemico, la CML dispone il numero di controlli che il soggetto dovrà subire prima di riottenere la patente che possedeva con scadenza naturale e rinnovabile normalmente in sede monocratica (cioè da un medico autorizzato).

Entriamo nel dettaglio.

Tipo di patente

Con la nuova normativa comunitaria, le patenti di guida vengono suddivise in due grandi gruppi

 

PATENTI GRUPPO 1 PATENTI GRUPPO 2
Patenti CATEGORIA A A M Patenti CATEGORIA C C 1
A 1 C 1 E
A 2 C
A C E
Patenti CATEGORIA B B 1 Patenti CATEGORIA D D 1
B D 1 E
B E D
D E

 

I soggetti con patenti del Gruppo 2 sono controllati con maggiore severità poiché alla guida di veicoli più pesanti, e di norma sono autisti di professione.

 

Tasso alcolemico rilevato

Il tasso alcolemico, in base al quale variano le sanzioni e i tipi di accertamenti, sono stabiliti in quattro soglie

  1. tra 0,1 e 0,5 g/l

riguarda

– neopatentati (tutti coloro che hanno conseguito la patente da meno di 3 anni)

– conducenti con patenti del Gruppo 2

  1. tra 0,5 e 0,8 g/l
  2. tra 0,8 e 1,5 g/l
  3. oltre 1,5 g/l

 

strada

 

Accertamenti e successivi controlli richiesti per tipo di patente e tasso alcolemico rilevato

Si effettuano obbligatoriamente a periodi stabiliti, incrociando il tipo di patente posseduta e le analisi richieste

Patenti GRUPPO 1

tasso

alcolemico

esami richiesti

per la revisione

controllo

dopo 6 mesi

ed esami richiesti

controllo

dopo 1 anno

ed esami richiesti

controllo

dopo 2 anni

ed esami richiesti

0,1 – 0,5 g/l

(neopatentati)

EtG

CDT

yGT

Transaminasi

Proteine

Emocromo

NO CDT

yGT

Transaminasi

Proteine

Emocromo

NO
0,5 – 0,8 g/l EtG

CDT

yGT

Transaminasi

Proteine

Emocromo

NO CDT

yGT

Transaminasi

Proteine

Emocromo

NO
0,8 – 1,5 g/l EtG

CDT

yGT

Transaminasi

Proteine

Emocromo

CDT

yGT

Transaminasi

Proteine

Emocromo

CDT

yGT

Transaminasi

Proteine

Emocromo

NO
oltre 1,5 g/l EtG

CDT

yGT

Transaminasi

Proteine

Emocromo

CDT

yGT

Transaminasi

Proteine

Emocromo

CDT

yGT

Transaminasi

Proteine

Emocromo

CDT

yGT

Transaminasi

Proteine

Emocromo

 

Patenti GRUPPO 2

tasso

alcolemico

esami richiesti

per la revisione

controllo

dopo 3 mesi

ed esami richiesti

controllo

dopo 6 mesi

ed esami richiesti

controllo

dopo 1 anno

ed esami richiesti

controllo

dopo 2 anni

ed esami richiesti

0,1-0,5 g/l

(se alla guida di mezzi cui sono abilitati)

EtG

CDT

yGT

Transaminasi

Proteine

Emocromo

NO CDT

yGT

Transaminasi

Proteine

Emocromo

CDT

yGT

Transaminasi

Proteine

Emocromo

NO
0,5 – 0,8 g/l EtG

CDT

yGT

Transaminasi

Proteine

Emocromo

NO CDT

yGT

Transaminasi

Proteine

Emocromo

CDT

yGT

Transaminasi

Proteine

Emocromo

NO
0,8 – 1,5 g/l EtG

CDT

yGT

Transaminasi

Proteine

Emocromo

NO CDT

yGT

Transaminasi

Proteine

Emocromo

Valutazione NOA

CDT

yGT

Transaminasi

Proteine

Emocromo

Valutazione NOA

CDT

yGT

Transaminasi

Proteine

Emocromo

Valutazione NOA

Oltre 1,5 g/l EtG

CDT

yGT

Transaminasi

Proteine

Emocromo

CDT

yGT

Transaminasi

Proteine

Emocromo

Valutazione NOA

CDT

yGT

Transaminasi

Proteine

Emocromo

Valutazione NOA

CDT

yGT

Transaminasi

Proteine

Emocromo

Valutazione NOA

CDT

yGT

Transaminasi

Proteine

Emocromo

Valutazione NOA

 

 

Come detto si tratta di analisi generiche e specifiche.

Analisi generiche

  • Transaminasi
  • yGT
  • Proteine
  • Emocromo

Questi accertamenti danno un quadro generale della sofferenza epatica che può essere indotta dall’alcol e della carenza di vitamine che si manifesta con un volume dei globuli rossi notevolmente aumentato, poiché molto spesso l’alcolista non si nutre bene.

Analisi specifiche per alcol

  • CDT o transferrina carboidrato carente (Carbohydrate-Deficient Transferrin)

è un indicatore di consumo recente di alcol, con un range di valori considerato normale, un range considerato dubbio e un range indice di abuso di alcol.

  • EtG o EtilGlicuronide

è un metabolita epatico dell’alcol e si deposita sul capello e viene richiesto per avere una visione storica del consumo di alcol.

Poiché il capello si allunga, normalmente, di circa 1 centimetro al mese, se, ad esempio, si analizzano cm 3 di capello si ha un quadro del consumo negli ultimi 3 mesi. Qualora i centimetri di capello siano di più, il quadro del consumo di alcol sarà di tanti mesi quanti sono i centimetri esaminati.

A differenza della CDT non esiste un valore dubbio, ma solo un valore cut-off che separa la normalità dall’abuso.

  1. Valutazione del NOA (Nucleo Operativo Alcologia)

Sono servizi ambulatoriali rivolti a persone con problemi di alcoldipendenza, che dopo visita specialistica effettuano la valutazione diagnostica

Tutte queste analisi sono obbligatorie e vengono effettuate in Istituti accreditati presso la ASL dove ha sede la CML, con garanzia indiscutibile di serietà ed efficienza, e sono eseguite con metodologia forense, ovvero che è accettata come prova a livello di Tribunale.

I costi di queste analisi sono a totale carico dell’interessato (il Servizio Sanitario Nazionale non contempla la medicina legale tra i suoi compiti istituzionali) e sono molto elevati, perché ottenuti con tecniche e macchinari altamente sofisticati e costosi, come ad esempio la GCMS (gascromatografia a spettrometria di massa).

 

COSA FARE PER RIAVERE LA PATENTE

se_bevi_non_guidareAl termine della visita collegiale e in base a tutti gli accertamenti richiesti, così come specificato per i vari casi nelle relative tabelle esposte, la CML si pronuncia sull’idoneità alla guida.

Se tutto è a posto la CML giudica il conducente idoneo alla guida specificando anche la durata dell’idoneità, che è diversa da quella naturale, legata all’età del conducente. Occorre ricordare che la durata tornerà ad essere quella normale di legge solo quando lo stabilirà la CML, alla fine del percorso di accertamento medico previsto.

A questo punto il conducente può rientrare in possesso della patente e tornare a guidare normalmente?

Assolutamente NO!

E questo per due motivi

  1. la patente è ancora sospesa
  2. il periodo di idoneità stabilito dalla CML da riportare sulla patente è variato rispetto a quello normale legato all’età del conducente

Analizziamo meglio.

  1. la patente è ancora sospesa

La CML esprime un parere di idoneità ma non ha la facoltà di ridare la patente.

L’unica Autorità che può rendere la patente è quella che l’ha sospesa, ovvero il Prefetto che ha emesso il provvedimento.

Quindi, rimettersi alla guida del veicolo avvalendosi del certificato di idoneità rilasciato dalla CML, significa guidare con patente sospesa e, nel caso in cui venga sottoposto a un controllo a qualsiasi titolo effettuato, la patente verrà revocata. Per ottenere una nuova patente si dovrà nuovamente sostenere sia l’esame di teoria che l’esame pratico di guida.

Questo comportamento purtroppo è molto frequente, così come ho avuto modo di verificare nella mia lunga esperienza come medico membro e Presidente Delegato della CML.

Facciamo un po’ di chiarezza.

Normalmente tutti noi siamo abituati al fatto che la visita medica di idoneità alla guida coincida con il rinnovo della patente, e quindi ci dia la possibilità di condurre il nostro veicolo.

Abbiamo guidato tutti con il certificato di rinnovo rilasciato dal medico nell’attesa del bollino di rinnovo da incollare sulla patente, o, secondo la nuova procedura in vigore dal 19 gennaio 2013, in attesa della nuova patente.

Nel caso invece di infrazione all’Art. 186 del codice della Strada, l’idoneità alla guida è stata data dalla CML su una patente sospesa, con provvedimento del Prefetto del territorio dove è stata commessa l’infrazione.

Dal momento dell’accertamento la patente è quindi a disposizione del Prefetto.

Questi infligge un periodo di sospensione, le relative ammende e provvedimenti in relazione alla gravità del fatto ma NON entra nel penale che resta di competenza del giudice, e mi ordina di sottopormi a revisione dei requisiti psico-fisici di idoneità alla guida presso la CML.

Emette dunque due provvedimenti distinti e separati

  • un provvedimento di sospensione della patente
  • un provvedimento di revisione dei requisiti psicofisici necessari per la guida

Se l’esaminato risponde ai requisiti di idoneità alla guida potrà riavere la sua patente, ma SOLO allo scadere del termine di sospensione.

Finito il periodo di sospensione si può rientrare in possesso della patente, quindi ci si presenta all’Autorità dove giace la patente, si mostra il certificato della CML e si ritorna in possesso della patente.

Tuttavia non basta riavere in mano la patente per poter guidare.

  1. il periodo di idoneità stabilito dalla CML da riportare sulla patente è variato rispetto a quello normale legato all’età del conducente

La CML è responsabile di fronte alla società e alla legge di dichiarare che la condotta alla guida non è in alcun modo influenzata dal rapporto con l’alcol, analogamente al rapporto con gli stupefacenti che verrà trattato di seguito.

Ecco perché prima di dare una scadenza di legge, o naturale, la CML stabilisce un periodo di idoneità inferiore e solo dopo il risultato della serie di controlli che abbiamo analizzato, a seconda della patente posseduta e della gravità di quanto è stato commesso.

La nuova durata di idoneità alla guida stabilito dalla CML va riportato sulla patente, una volta che se ne rientra in possesso.

Occorre quindi fare un duplicato della patente che è stata riconsegnata, in quanto sulla patente appena ritirata non compare la nuova data di scadenza stabilita dalla CML.

In pratica la patente va aggiornata con la nuova scadenza e se guidiamo usando quella consegnata dal Prefetto, che ricordiamo non essere aggiornata, ad un controllo per un qualsiasi motivo, questa verrà revocata e si dovranno di nuovo sostenere gli esami teorici e pratici, e tutto quello che abbiamo fatto con la revisione NON SERVE A NULLA.

Per richiedere il duplicato ci si può recare in Motorizzazione competente per territorio, o rivolgersi a un’Agenzia accreditata.

 

PROCEDURA DI REVISIONE E CONTROLLO PER VIOLAZIONE DELL’Art. 187 del C. d. S.

L’articolo 187 del C. D. S. riguarda la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ed è pesantemente sanzionata.

Le sanzioni sono assimilabili a quelle di chi guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

La CML, in base ai principi che ne ispirano la procedura di revisione e controllo per violazione dell’art.187, procede, oltre alla visita di revisione, anche a controlli a 6 mesi, un anno e due anni.

Le analisi richieste riguardano la presenza o meno di sostanze stupefacenti nel capello e nelle urine.

Viene ricercata la presenza degli stupefacenti di maggiore diffusione e consumo, in particolare oppiacei (eroina, morfina, ecc.)

  • cocaina
  • THC (tetraidrocannabinoidi, ovvero tutti i derivati della cannabis)
  • metamfetamina
  • extasy
  • ketamina

L’esame del capello riveste particolare importanza in quanto dà una visione storica del consumo di droghe, crescendo di circa 1 centimetro al mese.

Ne consegue che la lunghezza esaminata minima viene considerata dalla CML di 3 cm, ma più lunga è la sezione esaminata, meglio è.

Far esaminare sempre e solo i primi 3 cm del capello significa, in pratica, aumentare il numero dei controlli.

Inoltre il sanzionato viene inviato al SERT (Servizi per le Tossicodipendenze) di competenza, che lo prende in carico e relaziona sul suo stato la CML ad ogni controllo.

In definitiva, con una lunghezza del capello esaminata di circa cm. 5-6 costantemente negativa per la presenza di stupefacenti (logicamente anche con analisi urine altrettanto negative) e una relazione del SERT sempre favorevole, il sanzionato tornerà ad avere una patente a scadenza naturale dopo un minimo di due anni dal fatto.

Il costo delle analisi su capello e urine è attualmente di circa €400,00 e a totale carico del sanzionato.

Per la patente, infine, dopo averla ritirata, bisognerà seguire la stessa prassi descritta precedentemente per la guida in stato di ebbrezza da alcol, pena la revoca.

 

In caso di recidiva

Questa appena trattata è la procedura prevista per i controlli relativi alla prima infrazione commessa e rilevata all’art.186 e 187.

Vi sono poi controlli ancora più severi e marcati nel tempo se viene commessa una seconda infrazione, particolarmente severi se l’infrazione è commessa entro i due anni dalla prima (in termini legali si parla di fatto recidivo) leggermente meno severi se commessi dopo i due anni dalla prima infrazione (in termini legali si parla di fatto reiterato).

Chiaramente, se a uno dei controlli sopra specificati ci fosse un esame positivo per l’abuso di alcol, l’idoneità alla guida viene meno, e viene emesso un periodo di non idoneità temporanea variabile da tre mesi a un anno o più, a seconda della gravità della situazione riscontrata, e del provvedimento viene informata l’Autorità competente che provvede alla sospensione della patente nel caso in cui questa fosse stata restituita, o a estenderla per il rimanente periodo se non fosse ancora stata restituita.

 

CONCLUSIONI

alcoolSiamo così giunti alla fine di questa lunga esposizione.

Spero di essere stato chiaro e mi permetto infine di dare un consiglio: organizzatevi.

Ovviamente fare uso di sostanze stupefacenti è vietato dalla legge, e pensate bene alle conseguenze che questo comporta alla guida.

Per quanto riguarda l’uso di alcol fate in modo che chi guida non beva, anche per andare a una cena o a un pranzo di amici, di affari, ad una cerimonia o per un’occasione qualsiasi.

Se uno invece deve guidare da solo, non beva!

E ricordiamoci che anche rientrare nei limiti di alcol di legge è pericoloso per la guida!

Credetemi, ricordarci di queste semplici comportamenti è l’unico modo per non incorrere in questa procedura, che come visto è complessa, lunga e costosa.

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